Art. 3.
(Ambiti di marginalità).

      1. Le regioni individuano nel territorio classificato come montano ambiti di marginalità, caratterizzati da gravi situazioni di svantaggio e di competitività.
      2. Nelle realtà territoriali individuate ai sensi del comma 1 le regioni indirizzano prioritariamente gli interventi differenziati di sostegno con risorse finanziarie proprie, di derivazione statale ed europea, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nei piani e nei progetti di sviluppo delle comunità montane e attribuendo loro la realizzazione di interventi mirati, predisposti d'intesa con i comuni e con le province interessati, volti a rimuovere le condizioni di svantaggio.